Art. 5.
(Prove di esame).

      1. L'esame consiste in tre prove scritte e in una prova orale.
      2. I temi delle tre prove scritte sono formulati dal Ministero della giustizia,

 

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sentito il parere del Consiglio nazionale forense, e hanno per oggetto:

          a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materie disciplinate dal codice civile;

          b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materie disciplinate dal codice penale;

          c) la redazione di un atto giudiziario che postula conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito concernente una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.

      3. La prova orale consiste nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni pratiche relative ad almeno cinque delle seguenti materie a scelta del candidato: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto processuale amministrativo, diritto costituzionale, diritto tributario, diritto internazionale e diritto comunitario.
      4. I criteri e le modalità per la valutazione delle prove scritte, anche da parte della commissione nazionale e delle sottocommissioni di cui all'articolo 4, sono definiti con regolamento del Consiglio nazionale forense.
      5. Il superamento delle prove scritte costituisce titolo anche per l'ammissione alla prova orale della successiva sessione di esame.
      6. Il punteggio complessivo dell'esame di abilitazione comprende i punteggi assegnati ai candidati che hanno superato con profitto la prova conclusiva del corso integrativo di formazione.